Maternità anticipata

La maternità anticipata consiste in un’estensione del periodo del congedo di maternità (pari in via generale a 2 mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto stesso) durante il quale alle donne lavoratrici è vietato prestare attività lavorativa qualora risultino occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. 

In presenza di lavori ritenuti pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, il periodo di astensione obbligatoria è anticipato a 3 mesi prima della data presunta del parto. L’astensione anticipata è disposta dall’ITL oppure, dal 1° aprile 2012, dall’ASL (per le ipotesi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose). 

Dalla stessa data, all’ASL è devoluta in via esclusiva la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per i casi di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose”, compresa l’adozione del provvedimento finale di astensione. 

Il divieto all’attività lavorativa vale anche per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate nonché per le lavoratrici esercenti attività libero-professionali iscritte alla gestione separata INPS. 

L’estensione alle lavoratrici professioniste è però limitata alla sola ipotesi dell’insorgenza di gravi complicanze della gravidanza o della preesistenza di forme morbose che possono essere aggravate dallo stato di gravidanza.  

La domanda si intende accolta decorsi 7 giorni dalla sua presentazione ed il provvedimento decorrerà dalla data d’inizio dell’estensione dal lavoro. 

La data di effettivo inizio dell’assenza dal lavoro potrà essere semplicemente dichiarata dalla lavoratrice, senza necessità di produrre ulteriore documentazione, salva la possibilità di rettificare eventuali inesattezze, dovute ad errore scusabile, sulla base delle registrazioni aziendali. In ogni caso l’inizio dell’astensione dal lavoro non potrà risalire ad una data antecedente al rilascio del certificato medico allegato alla domanda. Decorsi i 7 giorni di legge, la domanda si considera comunque accolta dalla data di inizio dell’astensione dal lavoro, indicata dalla lavoratrice, fino al termine indicato nel certi ficato medico o nel successivo provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. 

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro può disporre immediatamente l’astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, produca una dichiarazione nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, l’impossibilità di adibirla ad altre mansioni.  

Se la lavoratrice è contemporaneamente impiegata con contratto part time presso più datori di lavoro dovrà essere adottato un provvedimento di interdizione per ciascuno dei rapporti di lavoro instaurati.