Lavoro straordinario

Per lavoro straordinario si intende il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro

La legge stabilisce che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, demandando alla contrattazione collettiva la possibilità di definire una durata inferiore. 
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 è stato sostituito il limite giornaliero di 8 ore di lavoro, definendo la durata del riposo minimo che viene quantificato in 11 ore consecutive ogni 24 ore di lavoro. 
Resta viceversa valido il limite settimanale dell’orario di lavoro, comprensivo delle ore di lavoro straordinario, che è quantificato in 48 ore. 

La legge prevede che il lavoro straordinario debba essere contenuto e che debba svolgersi secondo le modalità ed i limiti previsti dalla contrattazione collettiva. In assenza di definizione da parte della contrattazione, la legge stabilisce la durata massima del lavoro straordinario in 250 ore annue. 

Normalmente il lavoro straordinario viene retribuito attraverso una maggiorazione della retribuzione ordinaria. Tale maggiorazione è prevista dalla contrattazione collettiva. Sempre la contrattazione può prevedere che, in alternativa alla maggiorazione per il lavoro straordinario, al lavoratore vengano concessi periodi di riposo compensativo. 

Il compenso per lavoro straordinario, se corrisposto in modo fisso e continuativo, incide sul calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (vedi infra-specifico paragrafo). 

Il lavoro straordinario può essere retribuito a forfait (vedi infra), cioè quantificando un compenso onnicomprensivo non vincolato al numero di ore effettivamente lavorate oltre l’orario di lavoro. 

I contratti collettivi possono consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi
Le ore di lavoro straordinario anziché essere remunerate, possono essere accantonate nella Banca ore per poi essere utilizzate, secondo le previsioni contrattuali, durante il corso dell’anno come riposi compensativi. 
Le ore accantonate sul conto individuale possono essere monetizzate, con le modalità del lavoro straordinario: 
 

  • su richiesta del prestatore di lavoro quando lo preveda la contrattazione; 
  • per decorrenza dei termini contrattuali; 
  • a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.