Lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è il contratto, anche a tempo determinato (per il contributo addizionale Naspi), mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo e intermittente (art. 13, c. 1, D.lgs. 81/2015).

Il rapporto di lavoro può essere instaurato per i seguenti requisiti:

oggettivi:

  • secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese dell’anno; in assenza di contratto collettivo (v. anche Cass. 29423/2019), secondo le esigenze individuate con decreto del Ministero del lavoro. A tale proposito va rilevato che l’art. 55, c. 3, del medesimo D.lgs. 81/2015 ha precisato che sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del citato decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti. Ci. comporta che fino all’emanazione del nuovo decreto ministeriale continua ad applicarsi il D.M. 24.10.2004;

soggettivi:

  • nel ricorrere a tali tipologie non occorre rispettare i limiti o le condizioni previste nella tabella (per es. città con un certo numero di abitanti o autorizzazione dell’Ispettorato), né bisogna fare una verifica caso per caso della natura intermittente o discontinua della prestazione (Min. Lav., circ. 4/2005);
  • con qualsiasi soggetto che abbia meno di 24 anni5 (fermo restando che in tale caso le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età) o più di 55 anni.

La violazione a quest’ultima norma determina la trasformazione del rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello 6/2015, ha precisato che è possibile attivare rapporti di lavoro intermittente ai fini dello svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge e, in particolare, il possesso da parte del lavoratore di un’esperienza almeno triennale maturata in tale ambito.