Lavoro in cooperativa

Si tratta dei casi in cui il rapporto mutualistico nell’ambito della società cooperativa ha come oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci.

Il rapporto lavorativo è da considerare ulteriore ma non distinto rispetto a quello associativo e può essere instaurato in forma subordinata, autonoma o con collaborazione coordinata.

Con lo svolgimento di uno di questi rapporti lavorativi il socio contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali; l’attività del lavoratore non deve cioè risultare necessariamente estranea all’oggetto sociale.

I soci lavoratori di cooperativa:

  • concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
  • partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
  • contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
  • mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta;

L’attività di amministratore di una cooperativa non è configurabile come rapporto subordinato o parasubordinato, ma di tipo autonomo e professionale, in quanto l’amministratore si immedesima organicamente nella cooperativa stessa, al contrario del presidente di cooperativa per cui può essere ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato.

Al rapporto del socio lavoratore subordinato si applicano in ogni caso:

  1. lo Statuto dei lavoratori;
  1. i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori previ accordi collettivi stipulati tra le associazioni nazionali delle cooperative e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
  1. le norme in materia di sicurezza e igiene;
  1. l’art. 2751-bis c.c. che prescrive la natura privilegiata dei crediti relativi al trattamento economico a favore del socio lavoratore;
  1. l’assoggettamento alla disciplina del processo del lavoro delle controversie relative alla posizione del socio lavoratore subordinato.

La società cooperativa in caso di crisi aziendale può deliberare una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi e prevedere altresì forme di apporto anche economico da parte del socio lavoratore al solo scopo di superare la difficoltà economica in cui versa l’impresa.