Job sharing

Il job sharing (o contratto ripartito) è uno speciale contratto di lavoro subordinato mediante il quale due lavoratori si obbligano, in solido, nei confronti del datore di lavoro per l’esecuzione di un’unica prestazione lavorativa.  

Il contratto può essere stipulato, a tempo determinato ovvero indeterminato, in tutti i settori di attività. I due lavoratori possono (salvo diverse intese) determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché modificare consensualmente la collocazione temporale. In ogni caso non si tratta di due contratti part time.  

È vietata la sostituzione (per impossibilità al lavoro di uno o di entrambi i coobbligati) da parte di terzi soggetti, a meno che non vi sia il consenso del datore di lavoro.  

Forma. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato per iscritto e deve indicare, oltre al luogo di lavoro, al trattamento economico e normativo e le misure di sicurezza, anche la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede sia svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati.  

Obblighi. I lavoratori ripartiti si obbligano, in solido, nei confronti del datore di lavoro, allo svolgimento dell’intera prestazione dedotta in contratto, fermo restando che sono liberi di ripartire discrezionalmente tra loro la prestazione stessa.  

Cessazione del rapporto. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento di un soggetto ripartito, gli effetti si producono sull’intera obbligazione contrattuale che, conseguentemente, si estingue, salvo che l’altro coobbligato su richiesta del datore di lavoro si renda disponibile a rendere l’intera prestazione lavorativa (o parte di essa). In questo caso, il contratto, da ripartito, si trasforma in un normale rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.  

Dopo l’abrogazione degli articoli del D.lgs. 276/2003 disposta dal D.Lgs. 81/2015, la regolamentazione del lavoro ripartito spetta esclusivamente alla contrattazione collettiva.  

Il lavoratore ripartito non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, anche per quanto riguarda ferie, trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali.  

Per l’instaurazione di un contratto di lavoro ripartito, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione per via telematica entro la mezzanotte del giorno precedente l’assunzione dei due soggetti in azienda (i lavoratori ripartiti devono essere annotati sul LUL con le ordinarie modalità previste per i lavoratori subordinati).  

Ai fini della quantificazione dell’organico per l’applicazione di determinate disposizioni legislative e contrattuali, i due lavoratori coinvolti nel job sharing devono essere computati come un’unica unità ovvero, in caso di utilizzo del contratto part time, in proporzione all’orario contrattualmente concordato.