Fondo di solidarietà obbligatoria

Allo scopo di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori non coperti dall’attuale sistema di ammortizzatori sociali in caso di riduzione o sospensione dell’attività, la L. 92/2012 in lavori di pubblica utilità istituito i Fondi di solidarietà bilaterale secondo il seguente schema:

  1. obbligatoriamente tramite contrattazione collettiva per i settori privi di ammortizzatori sociali e in parte fino al 2016 compreso coperti da quelli in deroga;
  1. residualmente tramite intervento normativo;
  1. in via facoltativa per i settori già coperti dagli ammortizzatori sociali.

Con la disciplina in vigore fino al 2021 la disciplina dei Fondi ha interessato i datori di lavoro, non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale disciplinati (CIGO o CIGS), con dimensione aziendale mediamente superiore alle 5 unità nel semestre precedente.

Dal 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali riguardano i datori di lavoro, con almeno un dipendente, che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie. Per i settori non coperti interviene il Fondo d’integrazione salariale (FIS).

L’istituzione del Fondo spetta alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria) con la finalità di assicurare ai lavoratori1 una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dal decreto stesso. Riguardo ai Fondi di solidarietà già costituiti al 31 dicembre 2021, l’art. 26, c. 7-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 assegna loro un periodo transitorio, per adeguarsi alle nuove disposizioni, che termina il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Invece, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del medesimo decreto legislativo, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2023.

I Fondi di solidarietà che si costituiscono devono obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno un dipendente.

Inoltre, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali cui agli articoli 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015 devono:

  1. assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa di CIGO e CIGS di importo almeno pari a quello previsto per tali ammortizzatori;
  1. stabilire la durata di detta prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, fermo restando il rispetto delle durate massime complessive previste.

I Fondi di solidarietà devono garantire un assegno di integrazione salariale per gli eventi che danno diritto alla CIGO o alla CIGS, calcolato con le stesse regole e nel rispetto del massimale.

L’assegno di solidarietà previsto dai Fondi di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021.

La gestione può pertanto, proseguire anche dal 2022 in base alla disciplina contenuta nell’art. 31 del D.Lgs. 148/2015, che, prevede innanzitutto una durata massima della prestazione per un di 12 mesi nel biennio mobile.