Fondo di integrazione salariale

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali. 

Inoltre, dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina del FIS e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva, a prescindere dal requisito dimensionale, le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici. Il FIS si applica a tutti i lavoratori dipendenti, apprendisti compresi, e lavoratori a domicilio. 

Sono esclusi dal FIS i dirigenti e gli operai e impiegati dipendenti da titolari iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti. 

L’aliquota ordinaria di finanziamento del FIS è articolata come segue (art. 29 c. 8 D.Lgs. 148/2015): 

  • 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; 
  • 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. 

È inoltre stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo degli istituti previsti pari al 4% della retribuzione persa. 

Il contributo è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate e va versato all’INPS dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto (INPS, circ. 170/2018). 

Dal 1° gennaio 2025, l’aliquota del contributo addizionale del 4% si riduce in misura pari al 40% – attestandosi, così al 2,4% – per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano fatto richiesta di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a decorrere dal termine del periodo di fruizione del trattamento. 

Dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale può essere richiesto in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali. Pertanto, a seconda del numero dei dipendenti occupati l’erogazione dell’assegno è così regolata: 

  • per i datori di lavoro che mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS riconosce le prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie;
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGS – il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.

L’assegno di solidarietà, previsto prima dell’entrata in vigore della legge 234/2021, non può più essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa successivi al 31 dicembre 2021, fatte salve le autorizzazioni concesse fino a tale data. 

Dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime: 

  1. 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; 
  2. 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. 

Cessa di operare dal 2022 la disposizione (c.d. tetto aziendale), che limita le prestazioni concesse dal FIS in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 

L’importo delle prestazioni è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato da questo (entro 6 mesi) secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. La domanda deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 

La sede INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta del datore di lavoro.