Ferie

Il lavoratore dipendente ha diritto ad un periodo di riposo annuale, possibilmente continuativo, irrinunciabile, al fine di reintegrare le energie psico-fisiche e curare le relazioni affettive e sociali. 

Spetta al datore di lavoro determinare il periodo feriale tenendo conto delle esigenze manifestate dal lavoratore e cercando di contemperarle con quelle dell’ azienda. Si considerano legittime le ferie disposte in coincidenza di un periodo di sospensione dell’intera attività aziendale o di alcuni settori della stessa (c.d. ferie collettive). Il lavoratore non può rifiutarsi di utilizzare le ferie disposte dal datore di lavoro dopo aver considerato le sue esigenze), in quanto quest’ultimo è direttamente esposto al rischio di sanzione. Per esigenze aziendali il lavoratore può essere richiamato dalle ferie, secondo le modalità e termini generalmente previsti dai contratti collettivi. giorni di ferie iniziano a maturare dall’assunzione, compreso il periodo di prova, secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo che di norma prevede che per ogni mese di lavoro maturi 1/12 del periodo feriale previsto per l’anno; in caso di assunzione/cessazione nel corso dell’anno, normalmente si considera mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni. 

Le ferie, secondo giurisprudenza consolidata, non maturano nel caso di mancata prestazione dovuta a: servizio militare di leva; aspettativa; sciopero e assenze ingiustificate; sospensione dal lavoro con intervento della CIG; congedo parentale. 

La durata minima delle ferie è fissata in 4 settimane. In ogni caso la contrattazione collettiva può prevedere una durata superiore. 

Le prime 2 settimane devono essere godute entro il 31.12 dell’anno di maturazione, mentre le ulteriori 2 non oltre 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.  

Il termine di fruizione delle ultime due settimane può essere differito dai contratti collettivi senza incorrere in alcuna sanzione. 

La malattia interrompe, generalmente, il decorso delle ferie, il cui godimento viene differito in un periodo diverso da quello definito inizialmente, tuttavia con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia. 

Il periodo minimo di 4 settimane non può essere monetizzato, cioè non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute. L’eventuale monetizzazione è ammessa in sede di risoluzione del rapporto di lavoro oppure in caso di contratto a termine inferiore a 12 mesi ovvero per i giorni di ferie che eccedono il periodo minimo di 4 settimane.