Dimissioni

Il lavoratore può recedere dal contratto unilateralmente in qualunque momento, senza dare giustificazioni, rassegnando le proprie dimissioni al datore di lavoro, rispettando il periodo di preavviso contrattuale. 

Le dimissioni possono essere classificate in: 

  • correnti con preavviso (art. 2118 cod. civ.); 
  • per giusta causa senza preavviso (art. 2119 cod. civ.). 

Se le dimissioni avvengono nel periodo di prova il preavviso non è richiesto. 

Se il lavoratore non protrae la sua prestazione nel periodo di preavviso è tenuto a corrispondere al datore di lavoro l’indennità di mancato preavviso (salvo che le dimissioni non siano per giusta causa) che è corrispondente alla retribuzione per il periodo non prestato. 

Dal 12.3.2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e all’ITL competente (art. 26, D.Lgs. 151/2015 – Min. Lav., circ. 12/2016). 

La norma è applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinati che prevedano l’atto di dimissioni volontarie dal rapporto o di risoluzione consensuale comprese le dimissioni del lavoratore pensionando, e quelle della lavoratrice durante la fase protetta dalla data di pubblicazione del matrimonio fino ad un anno dopo. 

Sono escluse dalla procedura: 

  • le dimissioni rese dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre entro i 3 anni di età del figlio per le quali permangono le regole delle dimissioni in sede protetta presso l’ITL; 
  • le dimissioni dei lavoratori domestici; 
  • ogni atto di dimissioni o risoluzione consensuale reso in sede protetta, sindacale, amministrativa, giudiziale (art. 2113 cod. civ.) e davanti alle commissioni di certificazione. 

Il lavoratore può procedere alla revoca della comunicazione di dimissioni/risoluzione consensuale entro 7 giorni dalla trasmissione della prima comunicazione. 

Il datore di lavoro deve comunicare al Centro per l’impiego la cessazione del rapporto entro 5 giorni da quando ne viene a conoscenza se non c’è rispetto del preavviso, oppure entro 5 giorni dall’ultimo giorno lavorato alla fine del preavviso. 

Il lavoratore ha diritto di dare le dimissioni per giusta causa, ossia per un comportamento del datore di lavoro che non permetta la prosecuzione del rapporto (art. 2119 c.c.). In questo caso il lavoratore non deve dare alcun preavviso e ha diritto a ricevere l’indennità sostitutiva. 

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 30.000,00 (art. 4, c. 23, L. 92/2012). L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza dell’ITL.