Contratto d’opera

Il contratto d’opera è disciplinato dall’art. 2222 c.c. secondo cui si ha rapporto di lavoro autonomo occasionale quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 

Quando la prestazione autonoma definita in precedenza ha natura occasionale, soggiace al regime fiscale di cui all’art. 67, c. 1 lett l) del Dpr 917/1986 (redditi diversi) e a quello contributivo verso la gestione separata in caso di superamento della soglia di 5.000 euro annui. 

Dal novero di questa categoria sono esclusi (INL nota 11.1.2022): i rapporti subordinati; le collaborazioni coordinate e continuative; le prestazioni occasionali (ex voucher) e i rapporti intermediati da piattaforma. 

L’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente. 

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di esercitare la procedura di diffida (art. 13 D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 – INL nota 11.1.2022). 

La comunicazione deve contenere i seguenti dati: del committente e del prestatore, luogo della prestazione, sintetica descrizione dell’attività, data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese), l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico. 

La comunicazione deve essere effettuata tramite il portale “Servizi Lavoro” del Ministero del lavoro, accessibile tramite SPID e CIE. 

Fino al 30 aprile 2022 era possibile continuare ad effettuare la anche a mezzo e-mail, mentre dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo è quello del portale ministeriale (INL nota 28.3.2022). 

Secondo l’INL non ricadono nell’obbligo della comunicazione, tra gli altri, coloro che svolgono attività di volontariato o chi percepisce solo rimborsi spese, le guide turistiche, i traduttori, gli interpreti ed i docenti di lingua, i lavoratori occasionali non residenti in Italia che forniscono prestazioni in smart working all’estero.