Contratto di espansione

L’attuale art. 41 del D.Lgs 148/2015 ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021 (dopo le modifiche apportate dalla Legge 178/2020), un nuovo ammortizzatore sociale denominato “Contratto di espansione” indirizzato alle imprese che hanno un organico superiore a 1.000 unità lavorative e che hanno avviato un processo di reindustrializzazione e riorganizzazione di natura complessa tale che si determini in tutto o in parte una modifica dei processi aziendali, un progresso o uno sviluppo tecnologico dell’attività svolta. 

Per l’anno 2021 il contratto di espansione è esteso anche alle imprese con organico non inferiore a 100 unità lavorative (per gli anni 2022 e 2023 anche quelle con almeno 50 unità lavorative) ma solo ai fini dell’esodo anticipato dei lavoratori anziani a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia o anticipata. 

Per la verifica del requisito occupazionale è necessario prendere in considerazione i lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data della domanda. Il numero dei lavoratori in organico è riferito alla singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale e non ai gruppi di imprese o reti di imprese. Il contratto di espansione è di natura gestionale e deve contenere: 

  1. il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione; 
  2. la programmazione temporale delle assunzioni; 
  3. l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 44 del D.Lgs. 81/2015; 
  4. relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto. 

Al fine di fruire del contratto di espansione, l’impresa in possesso dei requisiti soggettivi deve avviare una procedura di consultazione sindacale. La sottoscrizione dell’accordo sindacale e del contratto deve avvenire in sede governativa alla presenza del Ministero del Lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. In sede di accordo, il Ministero del Lavoro verifica che sia stato presentato il progetto di formazione e di riqualificazione corredato dalla richiesta certificazione, la pianificazione delle riduzioni o sospensioni dall’orario di lavoro, la programmazione e il numero delle nuove assunzioni. 

I lavoratori che, in carenza dei requisiti richiesti, non possono aderire allo scivolo pensionistico e che non hanno le qualifiche professionali o le competenze tecniche necessarie all’implementazione delle modifiche dei processi aziendali, al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività produttiva svolta dall’impresa possono, secondo la programmazione aziendale, essere coinvolti nel contratto di espansione nella parte che prevede piani di formazione e riqualificazione. 

A questi lavoratori si applica una riduzione oraria con trattamento di integrazione salariale straordinaria. 

La riduzione media oraria programmata non può essere superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione.