Contratto a termine

Con la tipologia contrattuale a tempo determinato, le parti instaurano un rapporto di lavoro avente una durata prestabilita. In particolare, il datore di lavoro ed il lavoratore, all’atto della stipulazione del documento contrattuale, appongono un termine finale al rapporto di lavoro. La scadenza di tale termine comporta l’estinzione del rapporto, senza che si renda necessario rispettare alcun preavviso e senza la necessità di una manifestazione di volontà in tal senso da parte del datore di lavoro o del lavoratore.   

Dal punto di vista giuridico, il termine può essere definito come un evento futuro e certo al cui verificarsi il negozio giuridico produce o cessa di produrre i suoi effetti. La certezza si riferisce al verificarsi dell’evento, mentre può rimanere incerto il momento in cui si avvererà. Nel caso specifico del rapporto a tempo determinato, il termine apposto è definito “finale”, in quanto al suo verificarsi cessa l’efficacia del contratto.  

Spesso il termine consiste in un evento futuro ed incerto, al verificarsi del quale si determina l’estinzione del rapporto giuridico: ne costituisce l’esempio più diffuso il contratto a termine stipulato per la sostituzione della lavoratrice assente per la fruizione del congedo di maternità (infatti, in tal caso, non essendo certa la data del parto, non può predeterminarsi quella in cui la lavoratrice farà rientro).   

L’oggetto del contratto rimane, come per la generalità dei rapporti di lavoro subordinato, la prestazione di attività lavorativa, manuale o intellettuale, in favore dell’imprenditore, alle sue dipendenze e sotto la sua direzione, a fronte di un corrispettivo accordato tra le parti (art. 2094 c.c.).  

Il contratto a termine può essere stipulato sia nella forma del contratto a tempo pieno, sia nella forma del contratto a tempo parziale. 

Durata del contratto e causali

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi senza necessità di alcuna motivazione.  

Il contratto può avere una durata superiore (non oltre i 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:  

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;  
  2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.   
  3. specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51, D.Lgs. 81/2015.

Il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, di cui sopra, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’art. 51, ai sensi della lett. b-bis) dell’art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015, fino al 30 settembre 2022 (disposizione inserita dall’art. 41 bis, D.L. 73/2021, con decorrenza dal 25.7.2021) 

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi. 

Deroga al limite di durata

Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio. Anche a questo contratto (che è un rinnovo, v. oltre), va apposta la causale. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 

Proroga del contratto

Il termine del contratto può essere prorogato:  

  • con il consenso del lavoratore  
  • quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi  
  • per un massimo di 4 proroghe nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti.

Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga 

  • con indicazione delle esigenze temporanee, se la durata del contratto, comprensiva della proroga, supera 12 mesi.  

Non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, altrimenti sarebbe un rinnovo (Min. Lav., circ. 17/2018).  

Proseguimento del contratto

Se il rapporto prosegue dopo la scadenza del termine iniziale o è prorogato, il datore di lavoro deve corrispondere una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno successivo nelle seguenti misure:  

  • 20% per ogni giorno fino al 10°  
  • 40% per ogni giorno ulteriore.  

Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei già menzionati termini.  

Rinnovo del contratto a termine

Scaduto il termine del contratto e cessato il rapporto, una successiva assunzione a tempo determinato è possibile solo se intercorre un determinato periodo minimo di tempo fissato dalla legge:  

  • in 10 giorni se il contratto ha avuto una durata fino a 6 mesi
  • in 20 giorni se il contratto ha avuto una durata superiore a 6 mesi.  

Se la stipulazione del contratto avviene prima dei predetti termini, il secondo contratto è considerato a tempo indeterminato.  

La predetta regola (stop and go) è inapplicabile ai lavoratori stagionali e ai lavoratori somministrati a tempo determinato. In caso di rinnovo (anche di un contratto di durata inferiore a 12 mesi) intervenuto dal 1° novembre 2018, occorre indicare le esigenze cioè le motivazioni che lo giustificano.   

In più, occorre incrementare il contributo addizionale dell’1,40% di 0,50 punti percentuali.   

Al primo rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo (Min. Lav., circ. 17/2018).