Conguaglio di fine anno
I sostituti d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente, devono effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga, compreso, rispettivamente, quello eventualmente terminato il 12 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione del rapporto, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno tenendo conto delle detrazioni spettanti.
In sede di conguaglio il sostituto d’imposta dovrà riconoscere anche le detrazioni per oneri compresi nell’art. 15, D.P.R. 917/1986 e, se richieste dal lavoratore, le detrazioni per canoni di locazione.
In sede di conguaglio di fine anno occorre verificare anche la regolare spettanza del bonus IRPEF – trattamento integrativo – e dell’ulteriore detrazione, tenendo presente che se si determina un recupero di trattamento integrativo superiore a € 60, lo stesso va trattenuto in 8 rate la prima con il mese di conguaglio – le somme vanno riversate utilizzando il codice tributo 1701 a debito – v. A.E., circ. 29/2020.
Il Ministero delle finanze ha precisato che in presenza di più rapporti di lavoro con lo stesso dipendente, in sede di conguaglio, il sostituto deve tenere conto delle somme e valori complessivamente corrisposti al medesimo nel corso dei diversi periodi lavorativi dell’anno, indipendentemente dal fatto che lo stesso dipendente ne abbia fatto richiesta.
Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nell’ambito di precedenti rapporti intrattenuti nel corso dell’anno ed anche se erogati da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta.
Il dipendente deve altresì dichiarare quali delle opzioni riportate nello spazio “incapienza della retribuzione” intende adottare nel caso in cui le imposte superino le competenze.