Congedi di maternità e paternità

Il congedo di maternità

Per congedo di maternità si intende il periodo durante il quale le donne in gravidanza non possono lavorare, ovvero:

  • durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo flessibilità;
  • se il parto avviene oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva;
  • durante i 3 mesi dopo il parto, salvo flessibilità;
  • durante i giorni non goduti prima del parto, se lo stesso avviene in data anticipata.

La lavoratrice può smettere di lavorare anche a partire dal mese precedente alla data presunta del parto e fino ai 4 mesi successivi alla nascita del bambino, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino – nel corso del 7° mese di gravidanza – che tale scelta non danneggia la salute della mamma e del nascituro.

Per il periodo di congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto a una indennità pari all’80% della retribuzione, salvo integrazioni previste dalla contrattazione collettiva.

Per ottenere l’indennità di maternità è necessario trasmettere all’Inps e/o al datore di lavoro la domanda corredata della seguente documentazione:

  • certificato medico di gravidanza che indica la data presunta del parto;
  • dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita.

Il congedo di paternità

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, ha diritto a fruire del congedo di paternità obbligatorio e quindi si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

Il congedo parentale è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, si applica anche al padre adottivo o affidatario ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo.

Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Per il congedo di cui paternità obbligatorio è riconosciuta per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Il congedo di paternità alternativo consiste invece nel diritto del lavoratore padre di assentarsi per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre). In tal caso il trattamento economico è pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo.