Certificazione dei contratti di lavoro

La certificazione dei contratti di lavoro è un istituto giuslavoristico con il quale le parti, dopo aver attivato volontariamente una determinata procedura, ottengono la certificazione da parte di un organismo certificatore “terzo” circa la validità e genuinità del contratto sottoscritto. La certificazione si applica in relazione alla qualificazione di qualsiasi contratto di lavoro.

Gli organi di certificazione possono: 

  • istituire camere arbitrali; 
  • essere sede del tentativo di conciliazione e arbitrato. 

La certificazione può interessare anche i contenuti del regolamento interno delle cooperative in relazione alle tipologie di lavoro che si intendono realizzare in forma alternativa. 

Infine la procedura di certificazione può essere attivata per certificare i rapporti di appalto anche per meglio distinguere concretamente gli stessi dai contratti di somministrazione. 

Il D.M. 21.7.2004 detta le regole attuative per la costituzione e il funzionamento delle commissioni. 

Organismi

Sono organismi di certificazione (art. 76, D.Lgs. 276/2003): 

  1. le commissioni istituite dagli enti bilaterali territoriali o nazionali; 
  2. le commissioni istituite presso le ITL; 
  3. le commissioni istituite presso le Province; 
  4. le commissioni istituite presso le Università tenute ad iscriversi presso uno specifico albo tenuto dal Ministero del lavoro (D.M. 14.6.2004); 
  5. il Ministero del Lavoro esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province, anche di regioni diverse, oppure per quei datori di lavoro, con unica sede di lavoro, associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tali casi le ITL e le Province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato presso la Commissione ministeriale. 

I consigli provinciali dei consulenti del lavoro, di cui alla legge 12/1979, sono esclusivi solo per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito della province. Unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del Lavoro e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.