Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

Come funziona la CIGS – Cassa integrazione guadagni straordinaria

La cassa integrazione guadagni straordinaria è un ammortizzatore sociale con la funzione di integrare (sostegno al reddito) la retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell’orario di lavoro o della sospensione dell’attività. 

La CIGS può essere attivata per eventi aziendali strutturali (crisi, riorganizzazioni, ristrutturazioni, riorganizzazioni, anche ricorrendo ai contratti di solidarietà difensivi diventata causale di CIGS). 

Per le integrazioni relative a periodi di riduzione/sospensioni decorrenti dal 2022 la L. 234/2021 ha superato il precedente criterio e ha introdotto una serie di modifiche sia ai beneficiari che rimangono i datori di lavoro con più di 15 dipendenti ma appartenenti a tutti i settori non coperti dai Fondi di solidarietà negoziale, sia in relazione alle causali. 

In particolare, l’art. 1, c. 198, della L. di Bilancio 2022 integra e modifica l’art. 20 del D.Lgs. 148/2015, e stabilisce che, per i trattamenti di CIGS relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento: 

  • Generalità dei datori di lavoro: ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. 148/2015, compresi pertanto i datori di lavoro beneficiari del Fondo di integrazione salariale; 
  • Settore del Trasporto aereo Partiti politici: alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, c. 2, del D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2014, a prescindere dalla dimensione aziendale. 

Per quanto concerne, invece, la platea dei lavoratori destinatari e la misura dell’integrazione, si fa riferimento a quanto previsto in materia di CIGO. 

A differenza della CIG ordinaria, in cui è fondamentale che sia prevista la ripresa dell’attività, nella CIG straordinaria la procedura può concludersi di regola, anche con una procedura di licenziamento collettivo del personale in esubero. 

Durata

Gli interventi di CIGS hanno una durata massima diversa in relazione alla causale. In particolare: 

  • Riorganizzazione aziendale: per ciascuna unità produttiva, la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Tale ipotesi ricomprende in sé le fattispecie della ristrutturazione e conversione aziendale (Min. Lav., circ. 24/2015). Possono essere autorizzate sospensioni soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo del programma autorizzato; 
  • Crisi aziendale: per ciascuna unità produttiva, la durata massima è di 12 mesi, anche continuativi. Inoltre, non è possibile concedere una nuova autorizzazione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. Possono essere autorizzate sospensioni soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo del programma autorizzato; 
  • Transizione occupazionale: dà diritto ad un ulteriore periodo di CIGS successivo alle predette causali di riorganizzazione o crisi aziendali per un massimo di 12 mesi non prorogabili nuovamente, al fine di garantire il recupero occupazionale degli esuberi. L’azienda non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito (Min.  Lav. circ. 6/2022). 

Nei casi di proroga di CIGS indicati sopra, il Min. lav. può autorizzare acconti di 6 mensilità alle imprese operanti in più regioni, con più di 500 dipendenti con gravi ricadute occupazionali concentrate in aree complesse. Infine, l’intervento di integrazione salariale potrà essere concesso, qualora ne sussistano i requisiti, per la proroga dell’intervento di CIGS anche per le diverse causali previste, di crisi e riorganizzazione, oltre che per il contratto di solidarietà (Min. lavoro circ. 6/2022). 

Procedura sindacale e domanda

L’impresa che intende richiedere la CIGS deve attivare la procedura sindacale, comprendente: la consultazione sindacale, l’esame congiunto e la scelta dei cassintegrati nel rispetto dei dettami giurisprudenziali. 

La domanda di concessione di CIGS va presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e all’ITL competente (art. 25, D.Lgs. 148/2015). 

La richiesta va presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento. In caso di richiesta di CIGS per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale l’impresa deve comunicare anche il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. 

Regioni

A conclusione della fase procedurale dell’esame congiunto, le regioni esprimono motivato parere in merito alle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale. Il parere è rilasciato dalle regioni entro 20 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale. 

Decorrenza

La sospensione o la riduzione dell’orario decorrono non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 

Concessione

La concessione della CIGS avviene con decreto del Ministero del Lavoro per l’intero periodo richiesto (adottato, in genere, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa). 

Sentite le RSA o RSU oppure, in mancanza le articolazioni territoriali sindacali, l’impresa, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. 

L’ufficio ministeriale competente può chiedere delle integrazioni alla domanda e in questo caso (Min. Lav., circ. 24/2015): 

  1. a seguito della ricezione di quanto richiesto, esaminato quanto prodotto e documentato dall’azienda, l’Ufficio procede a riavviare il procedimento e ad adottare il provvedimento finale; 
  2. in caso di mancata ricezione di quanto richiesto entro il termine di trenta giorni ovvero riscontrata la mancanza dei requisiti, presupposti e condizioni legittimanti l’accesso al trattamento, si provvede all’invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, sia in via telematica che per raccomandata AR o tramite posta elettronica certificata; 
  3. entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni; 
  4. le eventuali osservazioni presentate dall’azienda sono esaminate nei successivi trenta giorni al fine della definitiva determinazione. All’esito dell’esame, si procederà all’adozione del conseguente provvedimento finale. 

Pagamento

Se, da un lato, per il pagamento dell’integrazione, valgono le medesime disposizione perviste per la CIGO, dall’altro, in caso di integrazioni salariali straordinarie, il pagamento diretto da parte dell’INPS può essere autorizzato dal Ministero del Lavoro (contestualmente al trattamento di integrazione salariale) con il connesso ANF (se spettante), anche in questo caso in presenza di “serie e documentate” difficoltà finanziarie dell’impresa, salvo il caso di successiva revoca se il servizio competente ne accerti l’assenza. L’attestazione da parte della ITL deve essere basata sull’analisi dell’indice di liquidità dell’impresa istante riferita all’anno in corso come rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell’ultimo anno. Detto indice di liquidità deve risultare manifestamente negativo – con valore inferiore all’unità – così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti (Min. Lav., circ. 24/2015). 

Contribuzione – Le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIG straordinaria devono versare all’INPS un contributo pari allo 0,90% (datore di lavoro: 0,60% – lavoratore: 0,30%: art. 23, D.Lgs. 148/2015). Nei riguardi degli apprendisti professionalizzanti, sono estesi obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui sono destinatari (si aggiungono al contributo complessivo del 10% – ovvero quello ridotto all’1,5% e al 3%, primi due anni, aziende fino a 9 dipendenti – e al contributo dell’1,61% per la NASPI). 

Per quanto concerne il contributo addizionale e la contribuzione figurativa, si applicano le disposizioni in materia di CIGO. 

Scopri la Cassa integrazione Guadagni Ordinaria.