Appalto di opere e servizi

L’appalto di opere e di servizi è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.). Il contratto può essere oggetto di certificazione. 

L’art. 29, D.Lgs. 276/2003 individua i seguenti elementi propri del contratto di appalto al fine della distinzione con la somministrazione di lavoro, in particolare occorre (v. anche Min. Lav., circ. 5/2011): 

  1. l’organizzazione dei mezzi in capo all’appaltatore. Per la verifica dell’organizzazione dei mezzi, il D.Lgs. 276/2003, art. 29, chiarisce che deve essere valutata, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti nel contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto; 
  2. l’esercizio da parte dell’appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto; 
  3. l’assunzione del rischio di impresa. 

L’organizzazione dei mezzi in capo all’appaltatore

Con particolare riferimento al punto 1), la Corte di Cassazione (17706/2019) ha ribadito che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. 

Il Ministero del Lavoro (nota prot. n. 15813/2009, confermata dal Min. Lav., circ. 5/2011), in materia di valutazione della genuinità degli appalti, ha precisato che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell’appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell’appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell’opera o del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un’ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore stesso (cfr. Tar Lombardia, sez. I Brescia, 1627/2008). 

Esercizio del potere organizzativo e direttivo e assunzioni

Il Ministero del Lavoro (circ. 5/2011) ha, altresì, precisato che l’organizzazione dei mezzi deve intendersi in senso ampio dato che si concretizza (in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto): 

  • nel puro esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto; 
  • nella assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa. 

La Cassazione (sent. 828/2015), conformandosi alla tesi del Ministero del Lavoro, ha precisato che ai fini dell’accertamento della genuinità dell’appalto di opera o di servizi e dell’esclusione dell’illecito impiego di manodopera, rilevano la presenza in capo all’appaltatore ed il conferimento concreto nell’esecuzione dell’appalto di un’organizzazione di mezzi necessari e sufficiente alla realizzazione del servizio, con assunzione del rischio di impresa. Quando, per la natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’organizzazione dei mezzi dell’appaltatore non è connessa con beni materiali, ma coincide con l’organizzazione del lavoro, ai fini dell’accertamento della genuinità dell’appalto, assume rilievo essenziale l’effettivo esercizio da parte dell’appaltatore dei poteri datoriali tipici, non essendo sufficiente il mero coordinamento del personale o la sola gestione amministrativa dei rapporti di lavoro. L’esercizio dei poteri datoriali tipici da parte del committente verso il personale dipendente dell’appaltatore è indice presuntivo di somministrazione di lavoro, che, se svolta in difetto dei requisiti fissati dal D.Lgs. 276/2003 (ora contenuti nel D.Lgs. 81/2015), è irregolare. 

 

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