Indennità di 200 euro una tantum: a chi spetta il bonus?

13 Luglio 2022

È stato pubblicato (GU n. 114 del 17-5-2022) il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd decreto aiuti), con cui è stato previsto il riconoscimento a luglio dell’indennità una tantum di 200 euro. L’INPS, con il successivo messaggio 2397/2022, ha fornito le prime istruzioni.

L’indennità di 200 euro per i lavoratori dipendenti

L’art. 31 del D.L. prevede che ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – ovvero quelli destinatari dell’esonero dello 0,8% sulla quota di contribuzione IVS a loro carico – non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 (vedi in seguito) e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di trattamento pensionistico, né di pensione o assegno sociale, né di assegni per invalidi civili, ciechi e sordomuti, né di un trattamento di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30/06/2022. Inoltre, il lavoratore deve dichiarare di non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.

Il bonus di 200 euro o indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto, il lavoratore che chiede al datore il pagamento dell’una tantum deve dichiarare a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori.

Cosa succede se per lo stesso dipendente più datori di lavoro hanno erogato i 200 euro?

L’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’INPS e il recupero verso il dipendente (sono attese le istruzioni di riferimento). L’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia Uniemens. In particolare, in base al richiamato messaggio dell’INPS, il recupero avverrà nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022 con i codici specifici istituiti dall’istituto.

L’indennità una tantum per le altre categorie

L’art. 32 prevede che in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, l’INPS corrisponde d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro.

Se i predetti soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni (ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione).

Agli effetti di cui alle precedenti disposizioni, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Anche per i soggetti in esame, l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

L’Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

L’indennità una tantum è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

DomesticiL’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto (18/5/2022), nel mese di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.
Titolari di Naspi e Dis-collPer coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 (ovvero Naspi e Dis-coll), è riconosciuta dall’Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.
Disoccupazione agricolaPer coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all’articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall’INPS una indennità una tantum pari a 200 euro.
Co.co.coL’Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (CoCoCo) di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto (18/5/2022) e iscritti alla Gestione separata. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 (trattamenti pensionistici, ecc…) e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
Lavoratori che percepiscono le indennità CovidAi lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità relative all’emergenza Covid-19 previste dall’art. 10, cc da 1 a 9, del DL n. 41/2021 (L. n. 69/2021) – ovvero i destinatari delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (nonché gli altri lavoratori beneficiari dell’indennità di cui alla richiamata disposizione) e dall’art. 42 del DL n. 73/2021 (L. n. 106/2021) – sempre lavoratori stagionali, turismo e spettacolo, l’INPS eroga automaticamente un’indennità una tantum pari a 200 euro.
StagionaliL’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. Lavoratori dello spettacolo L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
Lavoratori autonomi occasionaliL’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile, un’indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto (18/5/2022) alla Gestione separata.
Incaricati alle vendite a domicilioL’INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18/5/2022 alla Gestione separata, un’indennità una tantum pari a 200 euro.
Nuclei con reddito di cittadinanzaAi nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31 (lavoratori dipendenti), e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo (pensionati e altre categorie destinatarie).

A chi possono essere presentate le domande?

Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.

N.B.: l’indennità una tantum riconosciuta ai titolari di pensione (vecchiaia, inabilità, ecc.…), altre categorie (stagionali, co.co.co., ecc.…) e quella per i dipendenti non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

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