Come richiedere il Bonus 200 euro per colf e badanti

9 Settembre 2022

Colf e badanti possono richiedere l’una tantum 200 euro fino a settembre

La Legge 91/2022, con cui è stato convertito il D.L. 50/2022 (cd decreto Aiuti), ha previsto l’erogazione di una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro in favore dei lavoratori dipendenti, compresi i domestici.

Anche colf, badanti e baby sitter, ovvero i lavoratori domestici, hanno diritto all’indennità di 200 euro di cui al Decreto Aiuti. A differenza degli altri lavoratori dipendenti però, il lavoratore domestico deve presentare apposita domanda all’INPS entro il 30 settembre 2022, in quanto la somma non viene erogata a suo favore direttamente dal datore di lavoro.

Le istruzioni operative

L’INPS, con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, ha fornito le istruzioni per l’erogazione dell’una tantum.

Come predetto, il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.

Al fine di poter richiedere l’una tantum, il lavoratore domestico deve essere in possesso dei seguenti presupposti:

  • Avere all’attivo uno o più rapporti di lavoro di tipo domestico alla data del 18 maggio 2022 e non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente (i contratti considerati saranno tutti quelli già in essere, o la cui instaurazione non sia stata respinta, alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero il 18.5.2022);
  • Avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF – per l’anno 2021 – non superiore a € 35.000 al netto dei contributi previdenziali e assistenziali (sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale).
  • Non essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di altra attività di lavoro dipendente o di pensione.

A tali requisiti si aggiungono quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, anche appartenenti alle ulteriori e diverse categorie.

Ne consegue che, ai fini dell’una tantum, il lavoratore domestico deve possedere anche i seguenti requisiti:

  • Non percepire il reddito di cittadinanza;
  • Non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022, ovvero trattamenti pensionistici, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
  • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.

La domanda, come anticipato, può essere trasmessa all’INPS entro il 30 settembre 2022. La presentazione avviene on line tramite l’apposito servizio reso disponibile dall’Istituto sul proprio sito www.inps.it.

Con riferimento alle modalità di erogazione dell’indennità, le possibili alternative sono le seguenti:

  1. Accredito dell’importo sul conto corrente bancario/postale del lavoratore, se questi ha inserito l’iban nel modulo dei dati anagrafici;
  2. Accredito su libretto postale o bonifico domiciliato;
  3. Pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste.

Si ricorda che l’indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né ai fini contributivi.